Regolamento incarichi legali
REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina - nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, rotazione, decoro ed equità del trattamento economico
- le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Barrafranca degli incarichi legali ad Avvocati, ivi compresi gli incarichi di rappresentanza legale, e le principali condizioni giuridiche ed economiche della prestazione del servizio legale stesso.
Con il presente regolamento vengono, altresì, disciplinati gli incarichi da conferire ai dottori commercialisti per la difesa dell’Ente nelle cause tributarie di 1° e 2° grado.
Art. 2
Definizioni
Il presente regolamento disciplina gli incarichi legali previsti dall’art. 17 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., che per il caso specifico e la realtà territoriale del Comune di Barrafranca possono consistere in:
1) incarichi di patrocinio legale, vale a dire incarichi di rappresentanza legale di un cliente in arbitrato, in conciliazione, in mediazione, in negoziazione assistita o in un’altra forma di giustizia alternativa a quella ordinaria;
2) incarichi di patrocinio legale in procedimenti giudiziari dinanzi a Organi giurisdizionali o Autorità Indipendenti;
3) incarichi di consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al comma precedente;
4) incarichi di consulenza legale, qualora vi sia una concreta probabilità che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione (vale a dire quando l’Amministrazione abbia ricevuto un atto di diffida o messa in mora, una richiesta di accesso agli atti ai fini di tutela o comunque qualsiasi altro atto da cui si evinca la potenziale attivazione di uno dei predetti procedimenti, ovvero nei casi in cui la questione sia oggetto di oscillazioni giurisprudenziali o quando la medesima fattispecie e/o fattispecie analoghe siano già
oggetto di un pregresso contenzioso);
5) incarichi relativi a tutti gli altri servizi legali connessi, anche occasionalmente, con l’esercizio di pubblici poteri.
Art. 3
Albo per l’affidamento di incarichi legali esterni
Per l'affidamento degli incarichi indicati al punto precedente è istituito “Albo per l’affidamento di incarichi legali esterni” (di seguito “Albo”), aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinnanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, nessuna esclusa.
L’Albo è unico, sempre aperto, senza termini di scadenza e suddiviso in sezioni distinte per materia e tipologia di contenzioso.
Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Controversie di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale e del Consiglio di Stato, nonché del Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche.
Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
Controversie di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale (sezioni civili), della Corte di Appello e del CGA nonché tavoli di mediazione (obbligatoria e/o facoltativa) e negoziazione assistita.
Sezione C - CONTENZIOSO DI LAVORO
Controversie di competenza del Tribunale sezione Lavoro, Corte di Appello sezione Lavoro e Cassazione Civile sezione Lavoro.
Sezione D - CONTENZIOSO PENALE
Controversie di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale (sezione penale), Corte d'Appello sezione penale e Corte di Cassazione sezione penale.
Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO E CONTABILE
Controversie di competenza della Commissione Tributaria Provinciale, della Commissione Tributaria Regionale e della Corte di Cassazione, sezione tributaria. Giudizi contabili.
Sezione F – SEZIONE SPECIALE IN MATERIA AMBIENTALE (controversie
amministrative, civilistiche e reati ambientali)
Sezione G – SEZIONE SPECIALE IN MATERIA URBANISTICA (edilizia privata e piani regolatori);
Sezione H – SEZIONE SPECIALE IN MATERIA SOCIETARIA (controversie di diritto
commerciale e societario);
Sezione I – SEZIONE SPECIALE IN MATERIA DI APPALTI E LAVORI PUBBLICI.
L’iscrizione all’Albo avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.
L’apertura dell’Albo sarà preceduta dalla pubblicazione di “Avviso di Bando per la Formazione dell’Albo per l’affidamento di incarichi legali esterni” da pubblicare sull’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell’Ente assegnando un termine per la presentazione delle domande di iscrizione non inferiore a 30 giorni. Il funzionario responsabile del servizio contenzioso con proprio provvedimento dispone l’iscrizione dei professionisti che ne abbiano fatto richiesta, previo esame delle domande e verifica dei requisiti di cui all'art. 4, specificando per ciascuno di essi la/e sezione/i e/o sottosezione/i di riferimento.
L’Albo non ha scadenza temporale e le iscrizioni sono sempre aperte come pure gli aggiornamenti dei dati già comunicati da parte dei singoli iscritti (in entrambi i casi l’Ente provvederà entro 30 gg. dalla richiesta di iscrizione o aggiornamento).
L’Ente esclude la richiesta di iscrizione per l’Avvocato che:
1) si trovi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii;
2) abbia avuto in precedenza un affidamento di incarico, risolto dall’Ente in quanto non assolto dall’Avvocato con puntualità, diligenza e professionalità;
L’iscrizione nell'Albo non costituisce giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito e non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Barrafranca, né attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.
L’Ente si riserva la motivata facoltà di affidare incarichi di servizi legali a Professionisti non inseriti nell’Albo nei seguenti casi:
- per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, docenti e ricercatori universitari o che per rilevanza strategica rispetto agli obbiettivi dell’Ente debbano essere garantiti da specializzazioni di elevatissima qualità;
- nei casi di vertenze per risarcimento danni, qualora il sinistro sia coperto da polizza assicurativa stipulata dall’Ente ed il nominativo del legale venga comunicato dalla compagnia assicurativa con oneri a proprio carico.
Art. 4
Requisiti per l'inserimento nell'Albo Comunale
Hanno facoltà di richiedere l’iscrizione all’Albo i professionisti (Avvocati o Dottori
Commercialisti), singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti :
• Possesso della cittadinanza europea;
• Godimento dei diritti civili e politici;
• Capacità a contrarre con la P.A. ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 smi;
• Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
• Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti;
• Essere in possesso di polizza R.C. professionale obbligatoria.
Art. 5
Iscrizione all’Albo Comunale
L'iscrizione all’Albo ha luogo su domanda del Professionista con l’indicazione delle sezioni (massimo 2 sezioni + 2 sezioni speciali) a cui chiede di essere iscritto in relazione alla sua professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum vitae.
L’istanza, sottoscritta dal professionista, è corredata dalla seguente documentazione:
a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 smi, in ordine ai seguenti stati :
• iscrizione all'Albo Professionale presso il Foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
• eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori e relativa data;
• assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
• non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
• n. codice fiscale e n. partita IVA;
• titolarità di polizza assicurativa R.C. professionale con indicazione del numero di polizza, della compagnia assicurativa contraente.
b) Curriculum vitae comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’Albo cui si chiede l’iscrizione;
c) Dichiarazione di non avere in corso contenziosi, di carattere sia giudiziale che stragiudiziale, con il Comune di Barrafranca e impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Barrafranca o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto che verrà instaurato;
d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e l’impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione.
Non è consentito, a pena di esclusione, ad uno o più professionisti che facciano parte di uno studio associato o di una società di professionisti, essere iscritto all’elenco singolarmente e, contemporaneamente, come rappresentante di uno studio associato o di una società.
Per gli studi professionali associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.
L’Amministrazione si riserva di verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni contenute nella richiesta di iscrizione all’Albo Comunale, nonché il permanere delle condizioni che hanno consentito l’iscrizione.
Art. 6
Affidamento degli incarichi agli iscritti all’Albo - procedura
La decisione in ordine all’azione o alla resistenza è assunta con Deliberazione della Giunta Comunale. La Giunta comunale ha la facoltà di richiedere forme alternative di risoluzione della lite.
Con successiva determinazione il funzionario, sentita la Giunta, individua l’Avvocato cui affidare il patrocinio legale dell’Ente tramite selezione informale ad esito del seguente procedimento:
1) In relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell’attività di cui all’art. 2, nonché al valore economico dell’affidamento, il Responsabile del Settore 1° stabilisce il numero di avvocati (o dottori commercialisti), in numero non inferiore a tre, più confacente alle esigente dell’Ente, da contattare, individuandoli nella sezione relativa alla materia oggetto del servizio legale, in base ai curricula inviati, comunque nel rispetto dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa. Se nella sezione risultano iscritti meno di 3 professionisti la valutazione comparativa riguarderà solamente questi ultimi.
2) il Professionista contattato ai sensi del precedente punto 1), qualora interessato a collaborare con il Comune, trasmette:
- preventivo di spesa che, nel caso di incarico di patrocinio legale, deve essere dettagliato per fasi processuali;
- nel caso di incarico di patrocinio legale dichiarazione circa la propria disponibilità a rendere, qualora richiesto e senza ulteriori oneri per l’Ente, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- dichiarazione di non accettazione di incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’Ente;
- dichiarazione circa dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, con riferimento sia alla normativa vigente, sia all’art. 24 del Codice deontologico forense, la cui inosservanza è causa di risoluzione del contratto.
Per incarichi di particolare rilievo ovvero in caso di patrocinio avanti le magistrature superiori, potrà essere chiesto al professionista di indicare anche:
- il massimale garantito dalla assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
- l’anzianità di iscrizione all’Albo dei Cassazionisti.
3) Il procedimento si conclude con la Determinazione di affidamento dell’incarico a firma del Funzionario competente al quale è allegato il Disciplinare di incarico di servizio legale sottoscritto dal Comune di Barrafranca e dal professionista di cui all’art.8 ed il cui modello è allegato al presente Regolamento.
Art. 7
Affidamento degli incarichi – criteri di scelta
La selezione dall’elenco degli operatori qualificati tra cui svolgere la valutazione comparativa avviene sulla base di criteri non discriminatori che devono essere esplicitati nell’atto di affidamentoe che possono tener conto:
a) dal curriculum professionale e relativi titoli accademici o professionali attinenti alla materia oggetto del servizio legale da affidare;
b) dell’esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero anche della questione rilevante per la sua soluzione. La professionalità e la competenza possono essere anche desunte, ad esempio, dal numero, dalla rilevanza e dal valore economico dei servizi svolti, affini a quelli oggetto dell’affidamento;
c) della pregressa proficua collaborazione con l’Ente in relazione alla medesima questione o a questioni similari;
d) dal preventivo di spesa offerto;
e) (nel caso di incarichi di consulenza legale), delle caratteristiche metodologiche dell’offertadesunte dal progetto globale dei servizi offerti e dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico in grado di soddisfare al meglio le aspettative dell’Ente.
E’ possibile ricorrere all’affidamento diretto in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate nell’atto di affidamento quali, a titolo esemplificativo:
• nei casi di consequenzialità di incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi;
• in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero per la novità della questione trattata;
• nei casi già indicati al precedente art. 3 ultimo comma (vertenze per risarcimento danni con legale nominato dalla compagnia assicurativa con oneri a proprio carico).
In caso di affidamento diretto non si applicano gli aumenti tabellari previsti dall’art. 22 del D.M.55/2014 per le cause di valore superiore ad €. 520.000,00.
L’Ente garantisce in ogni caso l’equa ripartizione degli incarichi, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all’oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell’incarico da affidare.
In relazione all’affidamento di incarichi seriali o di importo contenuto l’Ente potrà applicare il principio di rotazione.
Art. 8
Disciplinare di incarico di servizio legale - Condizioni per il conferimento dell’incarico
Con il Disciplinare, sottoscritto secondo il modello allegato alla Determinazione di cui al precedente art. 6 c. 2 n. 3, il Professionista si impegna:
a) a richiedere per la prestazione esattamente il compenso professionale concordato all’atto di affidamento, di norma entro i parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato con successivo D.M. 8/3/2018 n. 37, ai quali potrà essere applicata, previo accordo con il professionista, una ulteriore riduzione percentuale. Nel caso di incarico di patrocinio legale è fatta salva la possibilità di applicare tariffe medie, anche solo con riferimento a singole fasi processuali, in ragione della particolare importanza della causa per l’Ente o per la sua oggettiva complessità, da motivare specificatamente all’atto del conferimento dell’incarico. Ove il professionista, nel corso del giudizio, sostenga spese ulteriori rispetto alla somma impegnata dall’Ente con il conferimento dell’incarico, è tenuto, a pena di inammissibilità della richiesta, a motivare e documentare le maggiori spese sostenute. In tal caso il Comune dovrà esprimere un proprio atto di assenso o nullaosta.
b) nel caso di incarico di patrocinio legale, a unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi il medesimo oggetto;
c) ad aggiornare costantemente l’Ente sulle attività inerenti l’incarico, ed in particolare, nel caso di incarico di patrocinio legale, lo stato generale del processo e l’esito delle singole udienze, allegando la relativa documentazione ed in particolare i propri atti difensivi prima che vengano depositati, nonché quelli depositati da controparte;
d) a predisporre un parere scritto in ordine all’eventuale proposta di transazione ed il successivo, eventuale, atto di transazione se ritenuto utile e vantaggioso per l’Ente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per quest’ultimo;
e) nel caso di incarico di patrocinio legale, a difendere l’Ente anche contro citazioni per motivi aggiunti riguardanti la stessa causa, senza ulteriori oneri per l’Ente;
f) a rispettare il Codice Deontologico professionale e il Codice di comportamento dell’Ente;
1) a garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;
m) nel caso di incarico di patrocinio legale, a ricomprendere nel compenso concordato anche la resa di qualsiasi parere in merito al procedimento giudiziale di cui trattasi, per tutta la durata del procedimento stesso;
n) a ricomprendere nel suddetto compenso anche eventuali incontri con rappresentanti dell’Amministrazione compresi i contatti telefonici necessari per la trattazione della causa, durante il suo svolgimento;
Nel caso di incarico di patrocinio legale, qualora per lo svolgimento dell’attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, vi provvederà il professionista incaricato anche in ordine al corrispettivo dovutogli.
Art. 10
Cancellazione dall'elenco
E' disposta la cancellazione dall’Albo a quei professionisti che:
- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati o siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze nell’esercizio del mandato.
Art. 11
Rinvio alla normativa vigente e al Codice deontologico
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa specifica vigente in materia (L. 247/2012 per l’ordinamento forense e D.Lgs. 139/2005 per i dottori commercialisti) e ai singoli Codici deontologici.
DISCIPLINARE DI INCARICO PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZIO LEGALE DA PARTE DEL COMUNE DI BARRAFRANCA
Il giorno ............ del mese di .................................., presso ...................................., con la presente scrittura privata avente per le parti forza di legge a norma dell’art. 1372 del Codice Civile
TRA
il/la Dott. …. in qualità di Dirigente del .... Settore ........................, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto
E
l’Avvocato/Commercialista …………… ............ dello Studio..........……………….
C.F. ………………….. P. I.V.A. n. ……………….. - iscritto al Consiglio dell'Ordine di
………. dalla data del ………………….. al n. ………….. in seguito denominato
"Professionista”, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. …. del ………….., con la quale si decideva la costituzione di fronte al Tribunale di ……………… nonché alla Determinazione Dirigenziale n. ………… del …………. con la quale si è provveduto alla individuazione del legale ed all’assunzione del relativo impegno di spesa.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
Le parti, come sopra indicate, concordano che per l'incarico affidato sarà corrisposto il compenso già concordato e trasmesso al Comune di Barrafranca con nota prot. n. ... del .............. in base ai criteri e alle condizioni stabilite nel presente disciplinare ed ammontante ad € ……………. di cui:
€ 0.000,00 per onorari
€ 000,00 per spese generali 15% (solo per incarichi ad avvocati)
€ 000,00 per CPA a 4%
€ 000,00 per IVA al 22%
Oltre ad eventuali spese vive esenti IVA, che saranno rendicontate precipuamente.
Per il pagamento dovrà essere presentata regolare fattura elettronica
2) OBBLIGHI DELL’AVVOCATO
Con la firma del presente Disciplinare il Professionista si impegna espressamente a:
• non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con il Comune e a dichiarare per iscritto di non averne di pregressi:
• fare in modo che le stesse norme vengano osservate dai procuratori corrispondenti;
• approvare espressamente tutte le condizioni previste nel Regolamento per l’affidamento degli incarichi legali esterni ed in particolare l’art. 8 tutto.
3) DURATA DELL’INCARICO
Il rapporto contrattuale tra il Comune e il Professionista durerà fino alla conclusione del procedimento a decorrere dalla data di aggiudicazione della selezione.
Il Professionista comunque si obbliga fin d’ora a portare a conclusione tutti i procedimenti fino al termine del presente grado di giudizio.
Alla scadenza del tempo stabilito in convenzione il Professionista decadrà automaticamente dagli incarichi conferiti e restituirà al Comune tutti i fascicoli di causa e ogni altra documentazione in suo possesso a questi ultimi riferita.
4) ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’
La prestazione è esercitata dal Professionista con il proprio lavoro, senza vincoli di subordinazione o l’inserimento a qualunque titolo nella struttura organizzativa del Comune, senza la facoltà di avvalersi né del personale né delle strutture del Comune stesso.
5) INCOMPATIBILITA’
Il Professionista si impegna all’esercizio del mandato ricevuto con il massimo zelo e scrupolo professionale,nel pieno rispetto delle norme di legge e deontologiche che regolano la professione.
Il Professionista dichiara, sotto sua assoluta responsabilità, di non avere in corso alcuna situazione di incompatibilità con l’incarico sottoscritto con il Comune.
Si impegna comunque a far cessare le dette incompatibilità entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula della presente convenzione.
Si impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente al Comune l’insorgere di ciascuna delle condizioni sopra richiamate.
È facoltà del comune risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss codice civile.
6) FACOLTA’ DI TRANSIGERE
La facoltà di transigere resta riservata al Comune, che rimane libero di autodeterminarsi in relazione
all’apporto consultivo fornito dal Professionista. L’obbligo del Professionista è limitato alla redazione di un parere che prospetti all’Ente la razionale ed economicamente vantaggiosa soluzione transattiva della controversia affidatagli.
7) RECESSO
Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, dando preavviso di gg. 20 al Professionista che decorrono dal giorno del ricevimento della comunicazione di recesso da parte di quest’ultimo.
Il Professionista ha facoltà di recedere dal contratto dando preavviso di gg. 20 al Comune, che decorrono dal giorno del ricevimento della comunicazione di recesso da parte di quest’ultimo.
Il recesso del Professionista dovrà esercitarsi senza creare alcun danno al Comune.
8) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero sorgere in merito all’interpretazione e successiva esecuzione del presente disciplinare sono risolte inizialmente con l’incontro di entrambe le parti nella sede comunale del Comune di Barrafranca, nel tentativo di pervenire ad una fattiva mediazione della vertenza.
Dell’incontro si redige sommario verbale. Solo per il caso di mancata conciliazione il foro competente è quello di Enna e il verbale avrà valore di prova documentale in giudizio.
9) CONCLUSIONI
La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute, comprese le motivazioni indicate in premessa, e vale come comunicazione di conferimento dell’incarico.
Il PROFESSIONISTA IL DIRIGENTE
(Avv. ......................................) (Dott. .......................................)